[1]APPENDICE CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972

[2]Articolo 1

[3]1. Un'esposizione e' una manifestazione che, quale ne sia la denominazione, ha lo scopo principale di istruire la gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civilta' e di far risaltare in uno o piu' rami dell'attivita' umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro. 2. L'esposizione e' internazionale quando vi prende parte piu' di uno Stato. 3. I partecipanti ad un'esposizione internazionale sono, da un lato, gli espositori degli Stati ufficialmente rappresentati raggruppati in sezioni nazionali, dall'altro, le organizzazioni internazionali o gli espositori cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati ed infine quelli che sono autorizzati, in base ai regolamenti dell'esposizione, a esercitare un'altra attivita', in particolare i concessionari.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art1 · fonte su Normattiva