Art. 1 (Allegato)
[1]ALLEGATO
[2]ALLA CONVENZIONE SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI, FIRMATA A PARIGI IL 22 NOVEMBRE 1928, MODIFICATA E COMPLETATA DAI PROTOCOLLI DEL 10 MAGGIO 1948, DEL 16 NOVEMBRE 1966 E DEL 30 NOVEMBRE 1972 REGIME DOGANALE PER L'IMPORTAZIONE DI ARTICOLI DA PARTE DEI PARTECIPANTI ALLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI
[3]Articolo 1 Definizioni
[4]Per l'applicazione del presente Allegato si intende per:
- a)"Diritti all'importazione", i diritti di dogana e tutti gli altri diritti e tasse riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione, nonche' tutti i diritti di accisa e tasse interne di cui sono passibili le merci importate, ad esclusione tuttavia dei canoni e delle imposte che sono limitati al costo approssimativo dei servizi resi e che non costituiscono una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse di carattere fiscale all'importazione.
- b)"Ammissione temporanea" l'importazione temporanea in esenzione da diritti all'importazione, senza divieti ne' restrizioni di importazione, a condizione di riesportazione.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
