Nelle esposizioni universali non possono essere percepiti, ne' dal Governo invitante, ne' dalle autorita' locali, ne' dagli organizzatori della esposizione, canoni di affitto o canoni forfettari per i locali forniti ai Governi partecipanti (ad eccezione di un canone di affitto per i locali costruiti in virtu' della deroga prevista dall'articolo 14. 1). Nel caso in cui fosse esigibile una tassa immobiliare, in base alla legge in vigore nello Stato invitante; questa resterebbe a carico degli organizzatori. Solo i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall'Ufficio possono essere oggetto di retribuzione.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
