1. Salvo disposizioni contrarie esistenti nella legislazione in vigore nello Stato invitante, non deve essere concesso alcun monopolio di qualsiasi natura, salvo autorizzazione dell'Ufficio, per quanto attiene ai servizi comuni, accordata al momento della registrazione. In tal caso gli organizzatori sono tenuti ad adempiere gli obblighi seguenti:

  • a)indicare l'esistenza di quel monopolio o di quei monopoli nel regolamento generale della esposizione o nel contratto di partecipazione;
  • b)assicurare ai partecipanti l'uso dei servizi monopolizzati alle condizioni abitualmente applicate nello Stato;
  • c)non limitare in alcun caso i poteri dei commissari generali nelle loro rispettive sezioni. 2. Il commissario generale della esposizione adotta tutte le misure affinche' le tariffe pretese nei riguardi degli Stati partecipanti non siano piu' elevate di quelle pretese nei riguardi degli organizzatori dell'esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali vigenti nella localita'.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art20 · fonte su Normattiva