1. I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante devono essere in stretto rapporto con tale Stato (ad esempio oggetti originari dal suo territorio o prodotti creati dai suoi cittadini). 2. Vi possono tuttavia figurare, con l'autorizzazione dei commissari generali degli altri Stati in causa, altri oggetti o prodotti, a condizione che questi non servano che a completare la presentazione. 3. In caso di contestazione fra Stati partecipanti nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, viene resa una decisione arbitrale da parte del collegio dei commissari generali di sezione che decide a maggioranza dei commissari presenti. La decisione e' definitiva.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
