Art. 45
e informazioni 1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili secondo gli specifici tipi e gradi sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale. 3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni disponibili, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo. 4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale e con i mezzi per loro piu' idonei. 5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di commercio per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore. 6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
