Art. 43 — Disponibilità dell'approvvigionamento
1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di assicurare ai consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti di gomma naturale. 2. I membri esportatori continuano gli sforzi per migliorare la gomma naturale, nonche' per ottenere l'uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto, secondo le tendenze tecnologiche e di mercato. 3. In caso di potenziale scarsita' di gomma naturale, il Consiglio puo' raccomandare ai membri interessati di prendere le misure opportune per aumentare nel modo piu' rapido possibile le forniture di gomma naturale.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
