[1]di applicazione del presente Accordo
[2]1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari. 2. Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Testo vigente dal 20 novembre 2003
