[1]di applicazione del presente Accordo

[2]1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari. 2. Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art11 · fonte su Normattiva