[1]in vigore e durata

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica conformemente alle procedure vigenti nelle due Parti Contraenti. 2. Il presente accordo restera' in vigore per dieci anni, e potra' essere automaticamente prorogato per un analogo periodo a meno che una delle due Parti Contraenti non denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte Contraente, un anno prima della scadenza, la sua volonta' di porvi fine o di modificarne le disposizioni. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi. 3. Le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore - anche in caso di modifica o cessazione dello stesso conformemente al paragrafo precedente - per gli investimenti, in corso e rientranti nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in conformita' alle sue disposizioni, per un periodo di altri cinque anni dalla data di cessazione dell'Accordo. FATTO a Roma il 13 dicembre 2000, in due originali, nelle lingue italiana, araba tutti i testi facenti egualmente fede.

[3]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA GRANDE JAMAHRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art12 · fonte su Normattiva