E CORRISPETTIVI PER SERVIZI TECNICI 1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma se il percettore e' il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovra' essere superiore al 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto, la proprieta' o il contratto in virtu' di cui i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 1 agosto 1995
