• 1)La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica italiana:
  • a)L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • b)L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)L'assicurazione contro le malattie e per la maternita';
  • d)L'assicurazione contro la tubercolosi;
  • e)Gli assegni familiari;
  • f)I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; Nella Repubblica argentina:
  • a)I regimi per le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti;
  • b)Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
  • c)Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
  • d)Il regime degli assegni familiari.
  • 2)La presente Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.
  • 3)La presente Convenzione si applichera' altresi' alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:
  • a)Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volonta' di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;
  • b)Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione. In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni e' subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art2 · fonte su Normattiva