- 1)La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica italiana:
- a)L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- b)L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c)L'assicurazione contro le malattie e per la maternita';
- d)L'assicurazione contro la tubercolosi;
- e)Gli assegni familiari;
- f)I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; Nella Repubblica argentina:
- a)I regimi per le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti;
- b)Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali);
- c)Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- d)Il regime degli assegni familiari.
- 2)La presente Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.
- 3)La presente Convenzione si applichera' altresi' alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:
- a)Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volonta' di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;
- b)Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione. In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni e' subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
