Campo di applicazione per materia 1. La presente convenzione si applica:

  • A)Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di:
  • a)incapacita' temporanea;
  • b)incapacita' parziale o invalidita';
  • c)vecchiaia;
  • d)superstiti;
  • e)assegno per morte.
  • B)Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti:
  • a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • b)i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
  • c)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
  • d)l'assicurazione di malattia e maternita', limitatamente alle prestazioni economiche. 2. La presente convenzione si applica altresi' alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1. 3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorita' competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 17 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260~convenzione-art2 · fonte su Normattiva