Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988
Art. 2 (Convenzione)
Campo di applicazione per materia 1. La presente convenzione si applica:
- A)Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di:
- a)incapacita' temporanea;
- b)incapacita' parziale o invalidita';
- c)vecchiaia;
- d)superstiti;
- e)assegno per morte.
- B)Nella Repubblica Italiana alle legislazioni concernenti:
- a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- b)i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- c)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali;
- d)l'assicurazione di malattia e maternita', limitatamente alle prestazioni economiche. 2. La presente convenzione si applica altresi' alle legislazioni che completano o modificano le legislazioni menzionate nel paragrafo 1. 3. La presente convenzione si applica egualmente alle disposizioni legislative che estendano i regimi menzionati nel paragrafo 1 a nuove categorie di lavoratori sempre che l'autorita' competente di uno Stato contraente non si opponga entro i sei mesi successivi alla notifica di tali disposizioni da parte del Governo dell'altro Stato contraente.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
