• 1)L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti e' tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio.
  • 2)Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonche' quelle ad essi commesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art29 · fonte su Normattiva