- 1)L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti e' tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio.
- 2)Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonche' quelle ad essi commesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
