Art. 22 (Convenzione)
Perizie medico-legali 1. L'istituzione competente di uno Stato contraente, su richiesta dell'istituzione competente dell'altro Stato, e' tenuta ad effettuare nei confronti dei beneficiari che si trovano nel territorio del proprio Stato, gli accertamenti medico-legali necessari per la concessione, da parte dell'istituzione richiedente, delle prestazioni di cui alla presente convenzione. 2. Gli accertamenti medico-legali effettuati ai sensi del presente articolo rivestono carattere riservato.
Testo vigente dal 17 agosto 1991
