[1]DELLA CONDANNA

[2]1. Le Autorita' dello Stato di esecuzione continuano l'esecuzione della condanna nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della liberta' personale, secondo quanto disposto nella sentenza dello Stato di condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale e' competente ad adottare ogni decisione al riguardo, ivi comprese quelle riguardanti le condizioni di espiazione della pena detentiva o di altra forma di privazione della liberta' e quelle che prevedono una riduzione della pena detentiva o di altra forma di privazione della liberta' mediante liberazione condizionale, condono o altro. 3. Se la condanna, per sua natura o durata, e' incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato puo', con il consenso dello Stato di condanna, adattare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' adattata corrisponde il piu' possibile, per natura e durata, a quella imposta nella sentenza dello Stato di condanna. La condanna adattata, comunque, non puo':

  • a)aggravare, per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna;
  • b)eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
  • c)essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna. 4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente l'esecuzione di una particolare misura imposta nei confronti di una persona che, per le sue condizioni mentali, e' stata giudicata nello Stato di condanna non responsabile penalmente per la commissione del reato, le Parti si consultano e concordano il tipo di' misura o di trattamento da applicare a quel caso specifico nello Stato di esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia stata completata, lo Stato di esecuzione adotta le misure opportune per localizzare e arrestare tale persona in modo da assicurare che la parte residua della condanna sia eseguita e che la medesima persona sia perseguita per il reato di evasione, se tale reato e' previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed e' localizzata nel suo territorio, tale Stato e' autorizzato a dare esecuzione alla parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art12 · fonte su Normattiva