[1]Esecuzione della Condanna

[2]1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato e' competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque:

  • a)essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
  • b)eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
  • c)essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 4. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato e' autorizzato ad eseguire la parte restante di condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art12 · fonte su Normattiva