[1]Definizione
[2]Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)
Testo vigente dal 21 novembre 2003
