[1]Definizione

[2]Le disposizioni della presente sezione si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Sudafrica coperti dalla definizione dell'OMC dei prodotti agricoli e della pesca (capitolo 3, 1604,1605 e prodotti 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000)

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art13 · fonte su Normattiva