[1]Abolizione delle tariffe da parte della Comunita'
[2]1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
[3]all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
[4]3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
[5]all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 91% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'82% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 73% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 64% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 55% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tatti i dazi sono ridotti al 36% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 27% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 18% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 9% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
[6]4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
[7]tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'87% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; sete anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
[8]Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:
[9]cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'83% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67% del dazio di base; sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 33% del dazio di base; nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 17% del dazio di base; dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati.
[10]Per taluni prodotti di cui al suddetto allegato e' applicato un contingente in esenzione doganale, conformemente alle condizioni ivi menzionate, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e fino al termine del periodo di eliminazione progressiva delle tariffe per questi prodotti. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV e sono applicati conformemente alle condizioni ivi menzionate. Il Consiglio di cooperazione puo' decidere:
[11](a) l'ampliamento dell'elenco dei prodotti agricoli trasformati enumerati nell'elenco 5 dell'allegato IV, e (b) la riduzione dei dazi applicabili ai prodotti agricoli trasformati. Tale riduzione dei dazi puo' aver luogo quando negli scambi tra la Comunita' e il Sudafrica i dazi applicabili ai prodotti di base vengono ridotti o in risposta alle riduzioni derivanti dalle concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.
[12]7. I dazi doganali ridotti applicabili a talune importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari del Sudafrica sono enumerati nell'elenco 6 dell'allegato IV. Tali dazi sono applicati a partire dall'entrata in vigore del presente accordo e conformemente alle condizioni menzionate nel suddetto allegato. 8. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti trasformati originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 7 dell'allegato IV sono riesaminati periodicamente nel corso dell'applicazione dell'accordo, in base agli sviluppi futuri della politica agricola comune. 9. Le concessioni tariffarie sui prodotti enumerati nell'elenco 8 dell'allegato IV non sono applicabili poiche' tali prodotti sono coperti da denominazioni UE protette. 10. Le concessioni tariffarie applicabili alle importazioni nella Comunita' dei prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato V sono applicate conformemente alle condizioni ivi menzionate.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
