[1]Movimenti di capitali

[2]1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunita' e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunita' e il Sudafrica.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art33 · fonte su Normattiva