[1]Pagamenti correnti
[2]1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunita' e del Sudafrica. 2. Il Sudafrica puo' adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
