[1]Pagamenti correnti

[2]1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una valuta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi a operazioni correnti tra cittadini della Comunita' e del Sudafrica. 2. Il Sudafrica puo' adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del paragrafo 1, che liberalizzano i pagamenti correnti, non siano utilizzate dai suoi cittadini per procedere a uscite di capitali non autorizzate.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art32 · fonte su Normattiva