[1]Introduzione
[2]Nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti decidono di sviluppare e promuovere la cooperazione in campo economico e industriale nell'interesse reciproco e dell'intera regione dell'Africa australe, mediante la diversificazione e il potenziamento dei loro legami economici, la promozione dello sviluppo sostenibile delle loro economie, il sostegno ai modelli di cooperazione economica regionale e alla cooperazione tra le piccole e medie imprese, la tutela e il miglioramento della qualita' dell'ambiente, la promozione dell'autonomia economica dei gruppi storicamente svantaggiati, con particolare riguardo alle donne e, infine, mediante la protezione e il potenziamento dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
