[1]Introduzione

[2]Nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti decidono di sviluppare e promuovere la cooperazione in campo economico e industriale nell'interesse reciproco e dell'intera regione dell'Africa australe, mediante la diversificazione e il potenziamento dei loro legami economici, la promozione dello sviluppo sostenibile delle loro economie, il sostegno ai modelli di cooperazione economica regionale e alla cooperazione tra le piccole e medie imprese, la tutela e il miglioramento della qualita' dell'ambiente, la promozione dell'autonomia economica dei gruppi storicamente svantaggiati, con particolare riguardo alle donne e, infine, mediante la protezione e il potenziamento dei diritti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art50 · fonte su Normattiva