[1]Statistiche

[2]Le Parti decidono di cooperare in questo settore. La cooperazione e' rivolta principalmente all'armonizzazione dei metodi e delle pratiche statistici per permettere il trattamento, secondo basi mutualmente convenute, di dati relativi agli scambi di merci e di servizi nonche', piu' in generale, a tutti i settori contemplati dall'accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art49 · fonte su Normattiva