[1]Promozione e protezione degli investimenti

[2]La cooperazione tra le Parti si propone di realizzare un contesto che favorisca e promuova gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, sia nazionali che esteri, in particolare migliorando i regimi di protezione e di promozione degli investimenti, il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti. La cooperazione mira in particolare a facilitare e incoraggiare: (a) la conclusione, se del caso, di accordi tra gli Stati membri e il Sudafrica relativi alla promozione e alla protezione degli investimenti; (b) la conclusione, se del caso, di convenzioni tra gli Stati membri e il Sudafrica contro la doppia imposizione; (c) lo scambio di informazioni riguardanti le possibilita' di investimenti; (d) l'opera di armonizzazione e semplificazione delle procedure e delle pratiche amministrative nel settore degli investimenti; (e) il sostegno, mediante gli strumenti adeguati, alla promozione e all'incoraggiamento degli investimenti in Sudafrica e nell'Africa australe.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art52 · fonte su Normattiva