[1]degli investimenti
[2]Le Parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole, agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.
[3]La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:
- a)i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilita' d'investimento;
- b)il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
- c)l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
- d)lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
