[1]Risorse umane

[2]1. Le Parti cooperano per aumentare il valore delle risorse umane nel Sudafrica in tutti i settori contemplati dall'accordo. La cooperazione mira a rafforzare la capacita' istituzionale nei settori che il governo considera prioritari per lo sviluppo delle risorse umane, rivolgendo particolare attenzione alle fasce piu' sfavorite della popolazione. 2. Al fine di migliorare le competenze dei quadri superiori dei settori pubblico e privato, le Parti intensificano la cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale nonche' la cooperazione tra istituti didattici e imprese. Si cerchera' in particolare di instaurare vincoli permanenti tra organismi specializzati dell'Unione europea e del Sudafrica, per favorire gli scambi di esperienze e di risorsa tecniche. 3. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni onde stimolare la cooperazione per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi da parte delle autorita' competenti. 4. Le Parti promuovono i contatti e la cooperazione tra gli istituti di insegnamento superiore come, ad esempio, le universita'.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art89 · fonte su Normattiva