[1]Lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro

[2]Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a cooperare nella lotta contro la droga e il riciclaggio del denaro: (a) promuovendo la definizione di un piano generale del Sudafrica destinato alla lotta contro la droga e migliorando l'efficacia dei programmi regionali sudafricani e dell'Africa australe volti a combattere l'abuso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nonche' la produzione, la fornitura e il traffico di queste sostanze, in base alle pertinenti convenzioni internazionali dell'ONU sulla lotta contro la droga; (b) prevenire l'utilizzazione delle loro istituzioni finanziarie per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in genere e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dagli organismi internazionali, in particolare la Task Force "Azione finanziaria" (FATF), e

[3](c) impedendo lo sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope in base a norme equivalenti a quelle adottate in materia dalle autorita' internazionali competenti, in particolare la Task Force "Azione chimica" (CATF).

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art90 · fonte su Normattiva