[1]Sanita'

[2]1. Le Parti cooperano per migliorare la salute mentale e fisica delle popolazioni mediante la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 2. Nel settore della pubblica sanita', le Parti cooperano mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze per quanto riguarda i programmi volti, fra l'altro, a diffondere le informazioni, a migliorare l'istruzione e la formazione degli operatori del settore sanitario, a tenere sotto controllo le malattie e a sviluppare sistemi di informazione sanitaria, a ridurre i rischi di malattie legate allo stile di vita, a prevenire e a combattere l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili. 3. La cooperazione riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro comprende scambi di informazioni sulle misure legislative e non legislative volte a prevenire gli infortuni, le malattie professionali e i rischi professionali. 4. La cooperazione nel settore farmaceutico puo' comprendere un sostegno per la valutazione e la registrazione dei medicinali.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art92 · fonte su Normattiva