[1]Protezione dei dati
[2]1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali. 2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonche' l'avvio di programmi e progetti comuni. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi fatti in questo settore.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
