[1]Protezione dei dati

[2]1. Le Parti cooperano per migliorare il livello di protezione nel trattamento dei dati personali, tenendo conto delle norme internazionali. 2. La cooperazione finalizzata alla protezione dei dati personali puo' comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperti nonche' l'avvio di programmi e progetti comuni. 3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi fatti in questo settore.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art91 · fonte su Normattiva