[1]Assistenza a richiesta
[2]1. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce a detta autorita' qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale e' correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata comunica a quest'ultima:
- a)se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
- b)se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
[3]3. A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
- a)sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale;
- b)sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c)sulle merci trasportare o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d)sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
