[1]Campo di applicazione

[2]1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalita' e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtu' delle facolta' esercitate a richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-2-art2 · fonte su Normattiva