[1]Consegna, Notifica

[2]A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

[3]- consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorita' richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-2-art5 · fonte su Normattiva