[1]Consegna, Notifica
[2]A richiesta dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:
[3]- consegnare tali documenti o - notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorita' richiedente. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
