[1]Consegna, notifica
[2]Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
- a)consegnare tutti i documenti o
- b)notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nell' ambito d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.
[3]Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
