[1]della cooperazione
[2]Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a:
- a)incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi:
- b)avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale;
- c)agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonche' promuovere una migliore comprensione reciproca.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
