[1]della cooperazione

[2]Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

  • a)incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi:
  • b)avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale;
  • c)agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonche' promuovere una migliore comprensione reciproca.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art2 · fonte su Normattiva