[1]Principi generali

[2]1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo. 2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contributo allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le Parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformita' con l'OMC. 4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti. 5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonche' per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art12 · fonte su Normattiva