[1]navale
[2]1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonche' della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficolta' future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.
[3]2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonche' di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.
[4]I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
