[1]navale

[2]1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonche' della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficolta' future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.

[3]2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonche' di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.

[4]I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art8 · fonte su Normattiva