[1]della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
[2]1. Le Parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale; prevedendo mezzi adeguati. 2. Le Parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale non oltre il 1º luglio 1996 (1).
[3]3. Le Parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito. (1) Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrata in vigore il 1º gennaio 1997, nonche' per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1º luglio 1998.)
Testo vigente dal 8 novembre 2000
