V i s i t e Le visite dei rappresentanti italiani o indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante. Ogni richiesta di visita sara' presentata attraverso canali ufficiali e sara' soggetta all'autorizzazione della relativa autorita' dello Stato della Parte ospitante. Conterra' i dati del personale richiedente, il nome dell'ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.

Testo vigente dal 20 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;322~memorandum-art10 · fonte su Normattiva