Art. 5 (Memorandum di Intesa)
[1]Ciascuna Parte Contraente garantira' la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente MoU, ove per Informazione classificata si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare la sicurezza e gli interessi delle Parti. La trattazione avverra' secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello classificato corrispondente a quella assegnata dalla parte contraente originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte Contraente originatrice. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti contraenti e' la seguente:
[2]Per l'Italia
[3]Per il Peru'
[4]RISERVATO
[5]RESERVADO
[6]RISERVATISSIMO
[7]CONFIDENCIAL
[8]SEGRETO
[9]SECRETO
[10]SEGRETISSIMO
[11]ESTRICTAMENTE SECRETO
[12]Le Parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti contraenti e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente MoU, da parte di personale delle Parti avverra' dopo che sia stata accertata la sua necessita' di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformita' delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. Il trasferimento a Paesi Terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta del Governo nonche' degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti contraenti. Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non potranno essere usate a danno degli interessati delle Parti contraenti. Qualora ai sensi del presente MoU, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra le industrie e/o Enti diversi dalle Parti contraenti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorita' responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validita' delle clausole di sicurezza del presente Memorandum deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali. Le visite di rappresentanti di una delle Parti contraenti a Enti e/o Ditte che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte contraente, saranno richieste attraverso i canali ufficiali almeno 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto, lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
