Supporto reciproco

  • 1)Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti.
  • 2)Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa: (a) si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti; (b) la Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate.
  • 3)per l'addestramento del proprio personale (compresi gli, aspetti connessi con l'uso, oltre alla manuntenzione), la Parte acquirente ricevera' il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

Testo vigente dal 20 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;322~memorandum-art6 · fonte su Normattiva