Art. 1 (Memorandum di Intesa)
[1]Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru' da qui in avanti denominati «le Parti»; Tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti contraenti da una piu' efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la Difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi; Nell'obiettivo di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; Convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale; Hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1.
[4]Le Parti contraenti agiranno in accordo con i propri rispettivi ordinamenti giuridici in vigore per promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, basandosi sul principio della reciprocita'. La Parte italiana, attraverso il Segretariato Generale della Difesa e le Direzioni Generali degli Armamenti (navali, terrestri ed aerei) fornira' alla Parte peruviana assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana. Questo supporto comprendera' essenzialmente: lo scambio di informazioni, finalizzato alla manutenzione e all'ammodernamento delle apparecchiature, sistemi e materiali; la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature; l'assistenza nelle attivita' di acquisto e di riparazione di materiali e di corsi di formazione e qualificazione presso aziende italiane; l'addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della Difesa italiana o della Difesa peruviana; l'assistenza e supporto nei contatti, negoziazioni, trattative con le industrie della Difesa italiana. Le Parti si impegnano a realizzare scambi di informazioni inerenti eventuali varianti nella configurazione degli apparati e dei sistemi comuni a quelli impiegati nelle Forze Armate dei due Paesi. Le Parti si impegnano a sostenere le richieste di materiali di supporto alle apparecchiature di cui al punto precedente, sia attraverso cessioni dai propri stock che assistendo la Parte richiedente nell'acquisizione dal mercato nazionale degli item non disponibili. Le prestazioni saranno a titolo oneroso, ma non lucrativo e con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l'ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti. L'organizzazione e lo sviluppo delle attivita' per la cooperazione, cosi' come le attivita' generali del presente Memorandum saranno a carico del Segretario generale della Difesa del Ministero della difesa italiano e del Viceministro della Politica della Difesa del Ministero della difesa peruviana.
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
