1. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo:
- 1)gli impianti necessari per gli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno;
- 2)i compartimenti da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. I compartimenti di cui al comma 1 numero 2) devono essere messi a disposizione gratuitamente. Le indennita' per l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1 numero 1) devono essere stabilite a norma del diritto privato.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
