1. Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare ed accelerare il passaggio della frontiera tra gli Stati contraenti in materia di traffico ferroviario e stradale, nonche' il trasporto di prodotti mediante condotte. 2. Essi, a tal fine, possono:

  • 1)istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
  • 2)istituire su determinati percorsi un controllo sui veicoli in corso di viaggio. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno a norma della presente Convenzione. 4. Mediante appositi accordi tra le competenti Autorita' degli Stati contraenti:
  • 1)vengono istituiti, modificati o soppressi gli uffici a controlli nazionali abbinati;
  • 2)vengono fissati i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo:
  • a)possono effettuare nello Stato di soggiorno il controllo sui veicoli in corso di viaggio;
  • b)possono trasferire dallo Stato di soggiorno nel proprio Stato od accompagnare presso un altro ufficio di controllo nel proprio Stato, le persone fermate o respinte, nonche' i beni sequestrati o mezzi di prova.
  • 3)vengono fissate le zone.

Testo vigente dal 29 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-20;323~art2 · fonte su Normattiva