1. Gli Stati contraenti adotteranno, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare ed accelerare il passaggio della frontiera tra gli Stati contraenti in materia di traffico ferroviario e stradale, nonche' il trasporto di prodotti mediante condotte. 2. Essi, a tal fine, possono:
- 1)istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
- 2)istituire su determinati percorsi un controllo sui veicoli in corso di viaggio. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno a norma della presente Convenzione. 4. Mediante appositi accordi tra le competenti Autorita' degli Stati contraenti:
- 1)vengono istituiti, modificati o soppressi gli uffici a controlli nazionali abbinati;
- 2)vengono fissati i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo:
- a)possono effettuare nello Stato di soggiorno il controllo sui veicoli in corso di viaggio;
- b)possono trasferire dallo Stato di soggiorno nel proprio Stato od accompagnare presso un altro ufficio di controllo nel proprio Stato, le persone fermate o respinte, nonche' i beni sequestrati o mezzi di prova.
- 3)vengono fissate le zone.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
