1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

  • a)facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
  • b)permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente;
  • d)promuovere iniziative comuni.

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art3 · fonte su Normattiva