[1]PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
[2]INDICE
[3]TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni
[4]TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti di carattere generale Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine Articolo 4 Cumulo diagonale dell'origine Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri
[5]TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialita' Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni
[6]TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
[7]TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 22 Esportatore autorizzato Articolo 23 Validita' della prova dell'origine Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 27 Documenti giustificativi Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 29 Discordanze ed errori formali Articolo 30 Importi espressi in euro
[8]TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine Articolo 33 Composizione delle controversie Articolo 34 Sanzioni Articolo 35 Zone franche
[9]TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo Articolo 37 Condizioni particolari
[10]TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Articolo 39 Attuazione del protocollo Articolo 40 Merci in transito o in deposito
[11]ALLEGATI
[12]ALLEGATO I Note introduttive all'elenco dell'allegato II ALLEGATO II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO IIa Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto trasformato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 possa avere il carattere di prodotto originario ALLEGATO III Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci SA ALLEGATO IV Fac-simile del certificato di circolazione EUR. 1 e domanda di certificato EUR. 1 ALLEGATO V Dichiarazione su fattura ALLEGATO VI Dichiarazioni comuni
[13]ARTICOLO 1 Definizioni
[14]Ai fini del presente protocollo:
- a)per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- b)per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c)per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d)per "merci" si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e)per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- F)per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagata per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in Libano - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g)per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in Libano;
- h)per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i)per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sano ottenuti i prodotti;
- j)per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k)il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l)con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m)il termine "territori" comprende le acque territoriali.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
