Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originati a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originali. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originali e non originali e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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