[1]reciproca

[2]1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea e del Libano si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-4-art31 · fonte su Normattiva