[1]reciproca

[2]1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

[3]2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~protocollo-2-art32 · fonte su Normattiva