e Pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina revisori dei conti incaricati di rivedere i libri contabili. 2. Un prospetto del conto amministrativo e del conto speciale verificato da revisori indipendenti, e' messo a disposizione dei membri il prima possibile dopo la fine di ogni anno corrispondente ad una campagna agricola della juta ma non oltre sei mesi dopo questa data ed il Consiglio lo esamina in vista della sua approvazione nella sessione successiva, come opportuno. E' poi pubblicato un compendio dei conti e del bilancio riveduti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art20 · fonte su Normattiva