esterna 1. La Commissione nomina un sindaco di cui essa sola puo' revocare il mandato. 2. Il sindaco procede alle verifiche che ritiene necessarie in maniera da poter certificare:

  • a)che i resoconti finanziari concordano con i libri e con le scritture contabili della Commissione;
  • b)che le operazioni finanziarie riportate nei resoconti finanziari erano conformi alle disposizioni di bilancio ed alle altre direttive applicabili;
  • c)che i contanti depositati in banca, nonche' gli incassi, sono stati verificati sulla base di un certificato direttamente ricevuto dai depositari della Commissione o sono stati effettivamente conteggiati; 3. Fatte salve le direttive della Commissione, spetta esclusivamente al sindaco giudicare se accettare in tutto o in parte i giustificativi forniti dal Segretario esecutivo; egli puo' procedere ad esaminare ed a verificare particolareggiatamente tutti i resoconti finanziari che ritiene necessari compresi quelli relativi alle forniture ed al materiale. 4. Il sindaco ed i suoi impiegati hanno libero accesso in qualunque momento appropriato, ai registri ed ai resoconti contabili di cui il sindaco ritiene di avere bisogno per effettuare la verifica. I documenti riservati del Segretario esecutivo di cui il sindaco ha bisogno per la sua verifica sono su richiesta messi a disposizione dal Segretario esecutivo. 5. Oltre alla verifica dei conti di cui e' incaricato, il sindaco puo' formulare le osservazioni che ritiene utile sull'efficacita' del sistema finanziario, sulla contabilita', sui controlli finanziari interni ed in generale sulle incidenze sul bilancio delle prassi amministrative. In nessun caso tuttavia il sindaco puo' iscrivere critiche nel suo rapporto di verifica senza dare prima al Segretario esecutivo la possibilita' di fornirgli spiegazioni sulla questione che e' oggetto delle sue osservazioni. Ogni punto litigioso rilevato nei conti durante la verifica deve essere immediatamente segnalato al Segretario esecutivo. 6. Il sindaco prepara un rapporto sui conti verificati nonche' su tutte le questioni riguardo alle quali la Commissione con una risoluzione appropriata puo' periodicamente fornire istruzioni espresse. 7. Il sindaco presenta il suo rapporto alla Commissione entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno civile cui i conti si riferiscono.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-finanziario-art12 · fonte su Normattiva