1. Ogni membro puo' ritirarsi dal presente Accordo in ogni tempo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo notificando il suo ritiro per iscritto al depositario. Esso informa contestualmente il Consiglio della decisione adottata. 2. Il ritiro ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne abbia ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art43 · fonte su Normattiva